Home>Blog>Architettura>Lavori senza DIA: leggi regionali

Lavori senza DIA: leggi regionali

lavori-dia

Ormai è ufficiale, la liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria annunciata a sorpresa venerdì 19 marzo è stata ora trasfusa nel DL 40/2010, entrato in vigore il 26 marzo scorso.
Il DL 40/2010 ha modificato l’articolo 6, rubricato “Attività edilizia libera”, del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/2001, aggiungendo all’elenco degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo, le manutenzioni straordinarie.

Occorre, però, tenere in considerazione le legislazioni regionali: nelle Regioni con normativa che riprende l’articolo 6 TUE, con legge antecedente o del tutto prive di regolamentazione, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010, mentre nelle Regioni dove è richiesta la DIA, l’obbligo permane.

Questa la situazione nelle singole Regioni:

  • SARDEGNA
    Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, salvo che interessino le parti strutturali dell’edificio, comportino aumento delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici (LR 4/2009, Art. 10).

  • FRIULI VENEZIA GIULIA
    La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) (LR 19/2009, Artt. 16 e 17).

  • LOMBARDIA
    Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività (LR 12/2005, Art. 41).

  • LIGURIA
    Sono assoggettati a DIA obbligatoria gli interventi di manutenzione straordinaria (LR 16/2008, Art. 23). Però, la stessa legge richiede una “comunicazione di avvio dell’attività” per diversi interventi, tra cui: opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari, interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, installazione di impianti solari e fotovoltaici (LR 16/2008, Art. 21).

  • EMILIA ROMAGNA
    Sono assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire (LR 31/2002, Art. 8).

  • TOSCANA
    Sono sottoposti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (LR 1/2005, Art. 79).

  • CAMPANIA
    Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività (LR 19/2001, Art. 2).

  • UMBRIA
    Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non classificati come attività edilizia libera, tra cui le manutenzioni straordinarie (LR 1/2004, Art. 20)

    Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, prevale la legge regionale, anche se precedente al Dpr 380/2001 e, pertanto, permane l’obbligo di presentare la DIA.

  • VALLE D’AOSTA
    Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell’attività da depositare presso il Comune (LR 11/1998, Art. 61).

  • PROVINCIA DI TRENTO
    La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione (LP 22/1991, Art. 83).

  • PROVINCIA DI BOLZANO
    Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali (LP 13/1997, Art. 132).

  • SICILIA
    Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione è sostituita da un’autorizzazione del sindaco (LR 37/1985, Art. 5).

    È, invece, già possibile realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA in PUGLIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA e LAZIO. Per queste Regioni, che non dispongono di una legge in materia, si fa riferimento al Dpr 380/2001, come modificato dal DL 40/2010, fatta salva l’eventualità che tali Regioni legiferino in materia in tempi successivi.

    A queste vanno aggiunte anche PIEMONTE e VENETO che richiedono la DIA per le manutenzioni straordinarie, ma sulla base di leggi regionali precedenti al Dpr 380/2001, per cui ora si applica il dl 40/2010.

    Immagini collegate:

  • Lascia un commento