Il Codice dell’Ambiente sarà sottoposto a giudizio di costituzionalità.
Con l’ordinanza collegiale del 3/9/2009, n. 79/2009, la Sezion e I del Tar del Piemonte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di una controversia tra Federconsumatori, Comune di Vercelli, Autorità d’Ambito e Enti gestori del servizio idrico.
Il giudizio nasceva dall’impugnazione di alcune delibere che prevedevano la gratuità delle concessioni di infrastrutture idriche dai Comuni alle società di gestione anche in maniera retroattiva rispetto all’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, comportando un vantaggio per gli utenti, ma un problema non indifferente per le casse comunali, private di tali entrate.
Il Tar individua ben quattro motivazione secondo cui il d.lgs. 3.4.2006, n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente), e in particolare l’art. 153, sarebbe incostituzionale.
1. Per il decreto non sarebbe stato richiesto e, di conseguenza, ottenuto il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato prescritto dalla c.d. Legge Bassanini 127/1997, in relazione a quanto previsto dall’art. 76 Cost;
2. Il decreto violerebbe il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e di quello sull’impossibilità che le disposizioni del decreto legislativo, con cui il Governo doveva esercitare la delega, determinino “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, in relazione all’art. 76 Cost;
3. Il decreto limiterebbe anche il principio dell’autonomia finanziaria di entrata dei Comuni, stabilito dall’art. 119, comma I, Cost;
4. in relazione all’art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge, per la sua manifesta contraddizione con quanto disposto dall’art. 2 del medesimo decreto in cui si stabilisce che lo stesso debba essere attuato “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” .